sciopero del 25/07/2000

Agosto 2000:

Legge sullo sciopero: l'interpretazione alterata dell'Amministrazione.

sciopero del 13/10/2000

Data: venerdì 7 luglio 2000 16.27

Oggetto: INFORMAZIONI URGENTI 

 In allegato si invia la nota prot n.34 - s05, da leggere attentamente non solo per il contenuto che preavvisa uno sciopero da parte nostra, ma anche perché il procedimento fa parte della nuova procedura da tenere in caso di proclamazione di sciopero in base alle modifiche apportate dalla legge n. 83/2000 all'articolo 2 comma 2 della legge 146/90. 

VI COMUNICO QUINDI CHE TUTTE LE STRUTTURE CHE HANNO INTENZIONE DI PROMUOVERE SCIOPERI A LIVELLO PROVINCIALE DEVONO ATTENERSI A QUESTE NUOVE REGOLE. PENA FORTI SANZIONI ECONOMICHE CHE ARRIVANO FINO A 50 MILIONI.

 Per questo abbiamo predisposto un VADEMECUM riguardante le procedure da seguire prima, e dopo la dichiarazione di sciopero. IL VADEMECUM va richiesto dalle strutture a questo coordinamento


La nuova legge sullo sciopero la 83/2000 prevede alcune procedure che servono a far desistere i lavoratori dallo scioperare, in ogni caso ti spiego come funziona: ogni sciopero deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione entro 5 giorni ( invito ad esperire il tentativo di conciliazione preventivo alla proclamazione dello sciopero ) - a livello nazionale con il ministero competente, con quello del lavoro, invece a livello periferico lo stesso tentativo deve essere esperito con la locale prefettura, con  l'amministrazione ed eventualmente con il sindaco come vedi questo serve per ritardare ulteriormente la possibilità di proclamare azioni di lotta, facendole perdere cosi perdere molta della sua forza - se questa fallisce e viene proclamato lo sciopero, arriva l'ordinanza ministeriale che lo può differire ad altra data imponendo la riproposizione dell'intera procedura, se  i lavoratori insistono nelle azioni di sciopero fioccano multe da 5 a 50  milioni per il sindacato promotore e per chi vi ha aderito.

 

Ministero dell’Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Ufficio Coordinamento e Affari Generali

 

Roma, 27 febbraio 2001

Prot. n. Coord. 562

S101/1/2

 

 

Alle Segreterie Nazionali

delle Organizzazioni Sindacali

di categoria del Corpo Nazionale VV.F.

 

E, p.c. Al Sig. Ispettore Generale Capo

 

Ai Sig. Ispettori Regionali ed Interregionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990. – Obbligo del preavviso di sciopero.

 

Si è avuto modo di constatare che diversi terminali associativi periferici di codesti Sindacati, in occasione di recenti scioperi locali, hanno rispettato con molta difficoltà, e solo dopo l’intervento di quest’ufficio, la corretta procedura di preavviso e richiesta di conciliazione obbligatoria introdotta dalla Legge n. 83/2000 ad integrazione della Legge n. 146/1990.

In particolare, una frequente anomalia procedurale si è riscontrata nella mancanza dei previsti preannunci dell’intenzione di effettuare scioperi e, viceversa, nella immediata proclamazione di questi ultimi senza previa richiesta di esperimento dei tentativi di conciliazione.

Rammentando in proposito che la Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge n. 146/1990 ha già rilevato l’irregolarità di simili comportamenti (vedasi ministeriale n. 1966/S.101.1.2 dell’1/7/2000), si richiede a codeste Segreterie Nazionali di voler avvertire le proprie strutture territoriali della necessità di osservare con massima precisione le formalità previste dalle disposizioni vigenti, al fine di non incorrere nella illegittimità sanzionabile delle azioni di sciopero.

I Sigg. Ispettori Regionali ed Interregionali, che leggono per conoscenza, vorranno cortesemente tener conto di quanto sopra, dandone anche comunicazione ai Comandanti Provinciali delle rispettive circoscrizioni territoriali.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Berardino


Roma 9 Agosto 2000

cn n.31

Legge sullo sciopero:

l'interpretazione alterata dell'Amministrazione.

A quanto pare per l'Amministrazione ogni occasione è buona per aggredire i lavoratori e negare loro i legittimi diritti.

Ricorderete tutta la questione delle sanzioni affibbiate all'organizzazione sindacale RdB ed a numerosi lavoratori in base ad una presunta irregolarità di alcuni scioperi. In quella occasione l'Amministrazione ha dimostrato intenti particolarmente spietati perché si è adoperata per sanzionare contemporaneamente, con due procedure diverse, la stessa presunta infrazione dei lavoratori.

Che si sia trattato di azioni finalizzate solo a reprimere e intimidire i lavoratori lo ha dimostrato il fatto che la RdB ha avuto ragione in quasi tutte le sedi di giudizio e hanno avuto ragione anche quei lavoratori non organizzati con la RdB che erano stati oggetto di denuncia penale.

Adesso, a seguito di una legge di integrazione e modifica della legge 146/90, l'Amministrazione torna alla carica con l'obiettivo di annullare la dura sconfitta subita e non risarcire i lavoratori e la RdB delle sanzioni ingiustamente inflitte.

Lo strumento è sempre lo stesso: la travisazione della legge fatta ad arte da qualche dirigente che agisce sotto copertura dell'Amministrazione e con la certezza di non rischiare di tasca propria.

Questa volta, con una lettera circolare del 4 luglio scorso (e non a caso dopo la proclamazione di uno sciopero) è stato interpretato l'articolo 16 della legge 83/2000 solo per l'articolo 9 della legge 146/90, solo per il differimento di uno sciopero indetto dalla RdB, solo per negare il rimborso delle sanzioni. Poiché il Ministro dell'Interno ha detto di non essere al corrente della cosa, chi ha ordinato a questi dirigenti di scrivere quella lettera e con quelle modalità?

Per l'ennesima volta hanno manovrato per colpire alle spalle la RdB e intimidire lavoratori prima di tutto negando il diritto d'informazione all'organizzazione sindacale; poi interpretando in maniera alterata l'articolo 16 della legge 83/2000 ben sapendo che il governo non può interdire le decisioni della Magistratura.

Infatti a tali dirigenti è sfuggito che il comma 1 dell'articolo 16 si riferisce inequivocabilmente agli articoli 4 e 9 della legge 146/90 e decide la non applicazione delle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. Si tratta di un atto riparatorio dove non vi si può leggere una ulteriore volontà persecutoria. Questa lettura è confermata dal comma 2 che coerentemente con il comma 1 estingue le sanzioni comminate anteriormente al 31 dicembre 1999. Ovviamente, come stabilito dal comma 3, una volta che le sanzioni sono state annullate non ha senso la prosecuzione delle cause pendenti in quanto cessa la natura del contendere. Per quanto riguarda il comma 4 è ovvio che la norma si riferisce alle sanzioni applicate a ragione e non a quelle contestate, tanto più se la contestazione si riferiva alle forzature della legge ed ai difetti di procedura. Se così non fosse ci troveremmo di fronte ad un caso abnorme, certamente di natura incostituzionale.

A questo punto l'Amministrazione ha solo l'obbligo di riportare le posizioni dei lavoratori allo stato antecedente la comminazione delle sanzioni, salvaguardando i loro diritti sotto tutti gli aspetti, e non di far circolare lettere a scopo minatorio.

Durante l'incontro con il Ministro Bianco c'è stato l'impegno a riparare il danno. Se ciò non avviene in un arco di tempo ragionevole, sarà nostro compito attivare le opportune iniziative per l'integrale tutela dei lavoratori e perché siano affermate le responsabilità di coloro che agiscono per impedire il riconoscimento dei diritti dei lavoratori.

    1. Il Coordinamento Nazionale

    Lucio Molinari