Testo Bozza Circolare

Oggetto: Permessi retribuiti.

Sono pervenuti a questo ufficio numerosi quesiti in ordine alle modalità di fruizione da parte del personale operativo turnista di permessi retribuiti previsti dall'art. 24 del CCNL sottoscritto il 05/04/1996, nonché da altre specifiche disposizioni di legge vigenti (n.104/92 e n.265/99).

In particolare premesso che le succitate norme regolano la concessione dei permessi retribuiti in ragione di giorni, considerando l'equivalenza tra 1 turno di 12 ore e due giorni lavorativi di 6 ore, ne consegue che ogni giorno di permesso retribuito (a qualsiasi titolio richiesto), usufruito dal personale operativo, corrisponde a due giorni lavorativi.

Tanto si precisa, al fine di uniformare l'ambito di applicazione delle norme in questione.

Si pregano le SS.LL. di dare ampia diffusione a quanto contenuto nella presente lettera circolare e di trasmetterla, per il seguito di competenza, ai Comandi Provinciali delle rispettive circoscrizioni territoriali.

 

QUESTA BOZZA E' DA RIGETTARE IN TOTO

In pratica vogliono ridurre i tre giorni a due (un altro motivo per protestare il 4 dicembre)

VEDI RISPOSTA DELLA RdB

Roma 21/11/2000

Prot. n. 56-a04

Al Direttore Generale

Pref. Francesco Berardino

Oggetto: osservazioni bozza sui permessi retribuiti

In riferimento alla nota protocollo n° 61767, del 17 novembre 2000, avente ad oggetto permessi retribuiti previsti dall 'art. 24, del contratto collettivo nazionale di lavoro, la scrivente sottolinea che tale argomento rientra nelle materie di contrattazione.

Ciò premesso questa organizzazione sindacale non può che esprimere la propria contrarietà per il modo di interpretare le norme e sui metodi restrittivi che si vuole dare ai permessi previsti dall’articolo in oggetto.

Il lavoratore vigile del fuoco per sua natura e per assicurare una adeguata continuità durante l’intervento è soggetto ad un tipo di turnazioni che copre l’arco delle 24 ore.

Tanto che, in fase di stipula del contratto di lavoro conoscendo bene, in quella sede, il tipo di lavoro svolto, si è sottoscritto che i permessi sono concessi, secondo la tipologia, nel corso dell’anno in giorni e non in ore.

Ne consegue che l’interpretazione autentica dell’espressione cosi come riportato nel CCNL, " giorni di permesso all’anno" è da intendersi quale giornata lavorativa a prescindere dal tipo di orario svolto.

Anche perché il legislatore nel caso specifico delle leggi che regolamentano i permessi per garantire l’assistenza alle famiglie in forma continuativa, ha inteso agevolare il dipendente con problemi di handicap familiare, e non penalizzarlo come succederebbe se questa amministrazione assumesse i contenuti della lettera circolare di cui stiamo trattando.

Per quanto sopra chiediamo il ritiro della direttiva in fase di predisposizione e dare una lettura più estensiva dei permessi per il personale del corpo nazionale vigili del fuoco, considerata l’utilità sociale che questi permessi rivestono.

p. Il Coordinamento nazionale

Antonio Jiritano