ANNO 2000

 

PRE INTESA SUL RINNOVO DEL CCNL PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI

 

In data 13 novembre 2000, le parti sottoscrivono l’allegata Preintesa sul rinnovo del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto ministeri.

 

per l' ARAN :

nella persona del professor Domenico Carrieri quale rappresentante dell’Aran

 

 

 

e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da:

 

 

Organizzazioni sindacali Confederazioni

CGIL/FP ___________ CGIL______________

CISL/FPS ___________ CISL______________

UIL/PA _____________ UIL________________

CONFSAL/UNSA ____ CONFSAL _________

 

 

 

 

PRE INTESA SUL RINNOVO DEL CCNL PER IL SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI

 

PREMESSA

 

Con il presente documento le parti si danno atto che il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, iniziato dai contratti collettivi della tornata contrattuale 1994 – 1997 ed accelerato dal CCNL del 16 febbraio 1999, relativo al quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e primo biennio economico 1998 – 1999, ha consentito di pervenire ad obiettivi di riorganizzazione e di ammodernamento degli apparati centrali dello Stato, anche attraverso l’attivazione di nuovi meccanismi di gestione del personale volti al perseguimento di una maggiore efficienza dei servizi con un impiego più razionale delle risorse, fornendo alle Amministrazioni una pluralità di strumenti normativi ed economici particolarmente idonei a modificare in concreto la realtà delle amministrazioni.

 

Con lo stipulando CCNL per il biennio economico 2000-2001, le parti intendono confermare gli istituti previsti nel CCNL sottoscritto in data 16.2.1999, allo scopo di valorizzarne ulteriormente la valenza innovativa, accentuando l’autonomia e la responsabilità delle singole amministrazioni per consentire alle stesse di orientare le proprie scelte, secondo gli obiettivi prioritari di ciascuna.

Premesso quanto sopra, al fine del rinnovo del CCNL 2000-2001 le parti concordano, in via conclusiva, sulla regolazione dei seguenti istituti :

 

A) INCREMENTI CONTRATTUALI

 

1. Aumenti sullo stipendio in misura pari a £ 96.000 medie mensili procapite per tredici mensilità, di cui £ 36.000 a decorrere dal 1.7.2000 e £ 60.000 dall’1.1.2001 (gli importi includono un parziale recupero del differenziale tra l’inflazione programmata e quella effettiva per l’anno 2000);

 

2. Aumento sull’ indennità di amministrazione per tutti i dipendenti del comparto in misura media mensile pro-capite di £ 13.000 per dodici mensilità, a decorrere dal 1.7.2000. Tale incremento viene rideterminato, in misura media mensile pro capite di £ 18.000 per dodici mensilità a decorrere dal 1 gennaio 2001 con riassorbimento del precedente aumento;

 

3. Gli aumenti medi pro-capite di cui ai punti 1 e 2 sono parametrati nelle Tabelle allegate, sulla base dei valori retributivi in essere, secondo le posizioni economiche ricomprese in ciascuna area del sistema classificatorio.

 

B) UTILIZZAZIONE DI ULTERIORI RISORSE

 

1. Prima della loro ripartizione ed assegnazione alle singole Amministrazioni da parte del Ministero del Tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario, dal 1 gennaio 2001, sono permanentemente ridotte di una quota pari ad un ulteriore 5% della spesa relativa all’anno 1999. Tali risorse saranno utilizzate nello stipulando CCNL con decorrenza dal 1 gennaio 2001;

 

C) FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

 

1. Le parti confermano quanto previsto dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo dalla legge n. 488 del 1999, in base al quale tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un’area funzionale all’altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente dalle risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso quelle destinate alla contrattazione integrativa. In tal senso la contrattazione collettiva integrativa individua nell’ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare sia al finanziamento delle progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area ai sensi dell’art. 15 lett. B del CCNL 16.2.2000, nonché degli sviluppi economici di cui all’art. 17 del medesimo contratto e delle posizioni organizzative. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

 

2. Il CCNL 2000-2001, anche al fine di assicurare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello e di finanziare l’ incremento della produttività, il miglioramento qualitativo delle prestazioni e l’innalzamento della qualificazione professionale, destinerà al Fondo unico di amministrazione ulteriori risorse economiche, così individuate:

a) risorse derivanti dall’utilizzo dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità goduta dal personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2000, stimabili in £ 12.000 medie mensili pro capite per il 2000 e in ulteriori £ 12.000 per il 2001;

 

b) risorse del Fondo unico di amministrazione, già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all’interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell’art. 15 lett. B del CCNL 16.2.2000, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo contratto, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell’ Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

 

c) risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;

 

d) £ 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità dall’1.1.2001;

 

 

D) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

Ai fini di una completa attuazione dell’art. 36 del CCNL sottoscritto in data 16.2.1999, la parti concordano che definiranno con apposito accordo la costituzione del Fondo complementare categoriale esprimendo sin d’ora l’orientamento comune che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo pensioni sia determinata nella misura dell’1%. L’accordo è comunque subordinato all’individuazione complessiva delle risorse che sarà effettuata nella citata legge finanziaria per il 2001 ed al corrispondente atto di indirizzo in materia all’Aran da parte dell’organismo di coordinamento intersettoriale.

 

 

E) CONCLUSIONE DEL NEGOZIATO

 

Le parti, in considerazione del fatto che le risorse già stanziate per i rinnovi contrattuali dalla legge 488/99, saranno integrate solo con l’entrata in vigore della legge finanziaria 2001, concordano che l’ipotesi di accordo, di cui ai punti precedenti, sarà siglata immediatamente dopo l’approvazione della suddetta legge finanziaria con la quale sarà assicurata la copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato e consentita, nel 2001, la corresponsione degli aumenti relativi alla revisione del tasso di inflazione programmata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN

 

 

 

In ordine alla lettera B della presente preintesa, l’ Aran, su richiesta delle OO.SS., si impegna, prima della sigla dell’ipotesi di accordo, a verificare con il proprio Comitato di settore la possibilità di assegnare al Fondo unico di amministrazione una ulteriore quota del 5% delle risorse complessivamente destinate ai compensi per il lavoro straordinario ai fini dell’incremento delle risorse di cui all’art. 31, comma 1, secondo alinea del CCNL del 16.2.1999.

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

 

 

 

 

In ordine alla lettera B della presente preintesa, la CGIL – FP, la CISL- FPS, la UIL- PA, la CONFSAL –UNSA prendono atto dell’impegno dell’Aran a verificare con il proprio Comitato di settore la possibilità di assegnare al Fondo unico di amministrazione una ulteriore quota del 5% delle risorse complessivamente destinate ai compensi per il lavoro straordinario ai fini dell’incremento delle risorse di cui all’art. 31, comma 1, secondo alinea del CCNL del 16.2.1999