IL DIRETTORE GENERALE

  1. orario di lavoro per assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di evento calamitoso di tipo a,b,c,, secondo la tipologia individuata dalla legge 24 febbraio 1992, nr. 225;
  2. sedi disagiate, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari o in zona montana;
  3. peculiari caratteristiche dei servizi d’istituto e di servizio tecnico urgente;

delle articolazioni dell’orario di lavoro venga preceduta da un esame congiunto con le

Organizzazioni sindacali;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

In ottemperanza a quanto sancito dalla circolare del M.I. D.G.P.C.S.A. Ufficio coordinamento e AA.GG. prot. nr. Coord.. 3042/SG 123/1 del 9.11. 2000 l’orario di servizio negli uffici Centrali e periferici in cui si articola il Corpo è fissato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 su 5 giorni settimanali , dal lunedì al venerdì, l’orario di lavoro individuale è di 36 ore settimanali per tutto il personale giornaliero ed operativo, tutto il personale dovrà rendere all’amministrazione un ugual numero di ore annue di servizio.

Si soprassiede in fase di prima applicazione, stanti le attuali carenze organiche evidenziatesi in tutte le qualifiche del corpo Nazionale all’applicazione dell’art. 17 del vigente contratto di lavoro in cui si fa menzione alle modalità di riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali

Gli uffici evidenziati nel D.M. 22.4.1999 nr.511 di cui alla circolare dell’Organizzazione Centrale e periferica nr.2323/13701 del 9.6.1999 adottano orario di servizio su sette giorni e su sei giorni, assicurando il servizio secondo quanto disposto all’art.1 co 4 di tale D.M.

Alla luce di quanto sopra in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. per ogni singolo Ufficio si potranno adottare turnazioni specifiche che consentano, fatto salvo ed in concorso con l’utilizzazione del monte ore straordinario annuo individuale, il raggiungimento dell’obbiettivo dell’apertura al pubblico degli uffici per tale orario di servizio.

All’inizio di ogni anno il personale di confessione religiosa ebraica dovrà inoltrare al proprio dirigente apposita domanda di fruire secondo il D.M.I. n.25 in data 28.6.2000 delle festività religiose della propria confessione in luogo di quelle ordinarie calendariali.

Alla luce del ripristino della festività del 2 giugno, in prima applicazione del presente regolamento i turni annui da rendersi dal personale turnista passano da 133,5 a 133; per non arrecare nocumento alle turnazioni di soccorso fissate con nota dell’Ispettorato organizzazione Centrale i turni rimarranno quelli sanciti nel turnario distribuito per l’anno 2001 , le sei ore di lavoro in meno, esclusivamente per il personale di soccorso, andranno fruite con le modalità previste per le festività soppresse, mentre gli uffici rimarranno chiusi al pubblico in tale giornata.

Per il personale a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui agli art. 4- 14 e 15 del vigente contratto di lavoro, che per l’articolazione dell’orario di lavoro rimandandano a contrattazione decentrata con i singoli Uffici dirigenziali.

Per la regolamentazione dell’orario di servizio e di lavoro resta fermo quanto disposto con circolare del M.I. – D.G.P.C.e S.A. – Uff. Coord. E AA.GG. nr. Coord. 2069/98/S 166 del 30.10.1998 ed in particolare:

 

 

-Art.1-

Schemi e turnazioni particolari

In attuazione dell’art. 45 del CCNL 1994-97 , confermato dal nuovo contratto di lavoro che prevede la definizione di schemi e turnazioni particolari

Correlati a:

  1. esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;
  2. Ubicazione delle sedi di servizio con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;
  3. Peculiari caratteristiche dei servizi d’istituto e di soccorso tecnico urgente.

 

 

  1. In relazione al punto a: in caso di evento calamitoso che comporti l’invio delle Sezioni delle Colonne Mobili Regionali, la Direzione Generale con provvedimenti formali individuerà, in relazione alla gravità dell’evento, la durata dei periodi per i quali applicare il seguente schema operativo per il personale inviato in missione:

1° fase – orario di lavoro 24 ore/24;

2° fase - orario di lavoro 16 ore/24;

3° fase – orario di lavoro 12 ore/24;

 

Al fine di garantire l’operatività dei Comandi per la sostituzione del personale inviato in missione, i Comandi potranno essere autorizzati dal Ministero a richiamare vigili discontinui e/o a concedere ore di straordinario al personale richiamato in servizio, tali ore saranno imputate sul monte ore annuo per soccorso.

Il raddoppio del turno potrà intererssare tutto o parte del personale e dovrà essere autorizzato dall’Ispettore regionale, sentita la direzione Generale.

Il trasferimento dalla sede di servizio ordinaria al sito di intervento è da considerarsi orario di

lavoro.

 

  1. In relazione al punto b: la Direzione Generale provvederà entro 30 gg. dal presente accordo ad avviare una serie di incontri con le OO.SS. al fine di ridefinire i criteri generali di individuazione delle sedi disagiate e per l’applicazione di orari differenziati.
  2. In relazione al punto c:

PERSONALE OPERATIVO IMPIEGATO NEI LABORATORI RADIO

Al fine di garantire una maggiore operatività dei nuclei sia per la particolare attività sia per le esigenze di protezione civile, potrà essere adottato un orario di lavoro articolato su 12/36 o di altro tipo, secondo le esigenze di servizio individuate dal Dirigente, sentite le OO.SS. di categoria, con salti aggiuntivi da collocare possibilmente in coincidenza con i giorni festivi.

L’impegno lavorativo diurno dovrà essere lo stesso del resto del personale, cioè l’equivalente di

133,5 turni da 12 ore per anno, prevedendo la reperibilità del personale di settore nei turni notturni e festivi.

 

PERSONALE OPERATIVO IMPIEGATO COME OPERATORE CED

L’applicazione specifica verrà definita secondo le esigenze di servizio individuate dal Dirigente, d’intesa con le OO.SS. territoriali, fermo restando quanto previsto dal D.L.vo 6262/94.

 

PERSONALE OPERATIVO TECNICO NON INSERITO NEI TURNI

 

Al fine di assicurare una maggiore disponibilità dei funzionari per le esigenze di soccorso tecnico, vista la diminuzione del monte ore di straordinario e l’aumento delle incombenze tecnico – gestionali verificatosi nell’ultimo decennio, senza un adeguato aumento di organico, si adotterà il seguente modello organizzativo.

Presso ciascun Comando Provinciale è istituito un servizio di funzionario di guardia. Tale servizio sarà espletato h24 con turni lavorativi di 12 ore (secondo lo schema 12/24 – 12/48) senza far ricorso all’istituto della reperibilità nei Comandi sedi di Provincia con aree metropolitane, che effettuano almeno 2.000 interventi annui nella fascia oraria notturna; negli altri Comandi Provinciali il servizio di funzionario di guardia sarà effettuato con orario 8,00 – 20,00, un turno settimanale di lavoro di 12 ore, mentre durante l’orario 20.00 – 8.00 e per l’intera giornata di domenica il servizio sarà assicurato con turni di reperibilità. Nel contempo si provvederà al raggiungimento di un maggior coinvolgimento del personale CR nelle funzioni di coordinamento del soccorso.

L’orario del personale tecnico non inserito nei turni di guardia potrà essere articolato, da parte del dirigente responsabile d’intesa con le OO.SS. locali, secondo le esigenze dell’Ufficio presso il quale presta servizio e nei limiti delle prestazioni rese dal resto del personale.

 

TRANSITO DEL PERSONALE OPERATIVO DA UN ORARIO A TURNI AD UN ORARIO DI TIPO GIORNALIERO

 

E’ possibile utilizzare il personale normalmente inserito nel dispositivo organizzativo a turni con un orario di tipo giornaliero. Oltre alle situazioni di invio del personale in missione per calamità, questa situazione si verifica ordinariamente durante i corsi di formazione.

L’ articolazione dell’orario del corso dovrà , di norma , non discostarsi dalle 36 ore settimanali, sebbene possa verificarsi l’esigenza di corsi che prevedono una durata diversa.

Alla luce della nuova articolazione del calendario dei turni del personale operativo potranno verificarsi delle differenze notevoli tra ore rese ed ore da rendere , quindi si ritiene indispensabile agire come segue:

I periodi durante i quali il personale lavora a turno di tipo giornaliero vanno considerati in modo simile ai periodi di assenza di cui all’allegato C della circ. 14/97; le prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali vengono sanate con recuperi concordati.

 

PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO NELLE SEDI AEROPORTUALI

 

L’orario di servizio nelle sedi aeroportuali di norma deve coincidere con l’orario in cui è aperta la torre di controllo ed è operativo lo scalo.

Poiché dai dati forniti dal Ministero dei trasporti risulta che per alcuni aeroporti l’attività aeroportuale è sospesa nelle ore notturne (24,00 – 6,00) , il dirigente responsabile d’intesa con le OO.SS. locali, per tale periodo dovrà prevedere l’invio del personale della sede per interventi di soccorso ordinario anche al di fuori delle strutture aeroportuali, previa definizione delle zone di competenza territoriali.

 

PERSONALE OPERATIVO PRESSO I NUCLEI ELICOTTERI

Poiché attualmente l’orario di servizio dei nuclei è coincidente con l’orario di "effemeridi", aumentato di circa 1 ora prima e dopo per le varie operazioni necessarie, si ritiene che al fine di razionalizzare l’attività debba essere adottato un orario di tipo plurisettimanale come previsto nell’art. 21, comma 3, del C.C.N.L., per tenere conto dell’orario effemeridi nelle varie stagioni dell’anno.

 

 

-Art.2-

 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE GIORNALIERO

 

 

  1. ORARIO ORDINARIO

 

  1. Effettuano orario di lavoro di tipo giornaliero i funzionari tecnici R.T.A, il personale Vigilfuoco impiegato in compiti di gestione tecnico – amministrativo, il personale dei ruoli di supporto amministrativo e contabile e tecnico.
  2. La durata dell’orario di lavoro ordinario per tutto il personale di cui sopra è di 36 ore settimanali.
  3. L’orario ordinario è articolato di norma su 5 giorni alla settimana e non può essere compattato su meno di 5 giornate lavorative settimanali.

    L’orario articolato su 5 giorni (settimana corta) prevede che le 6 ore del sesto giorno non lavorativo, (di regola il sabato) venga compattato sui restanti 5 giorni lavorativi, con due rientri pomeridiani della durata di tre ore o con tre rientri della durata di due ore. ***

    La copertura dell’orario di servizio si perseguirà con l’utilizzo, nei diversi giorni, del recupero del sabato, dello straordinario e di eventuale turnazione pomeridiana del personale con orario 12,00-18,00.

  4. Per gli uffici il cui orario di servizio è fissato su 6 e 7 gg. settimanali si terrà conto di quanto disposto dal decreto M.I, n.511 del 22/4/99.
  5. L’orario ordinario articolato su 6 giorni, prevede 6 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) di

    6 ore cadauno con orario 8-14.

     

  6. Per i funzionari tecnici l’articolazione dell’orario ordinario rimane quella già stabilita dallo

articolo 1.

 

2) FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO ORDINARIO

 

Nell’articolazione dell’orario ordinario può essere ammessa la seguente flessibilità:

    1. 30 minuti o 1 ora di anticipo sull’orario di inizio servizio;
    2. 30 minuti o 1 ora di ritardo sull’orario di inizio servizio;
    3. 30 minuti o 1 ora di anticipo sull’orario di fine servizio antimeridiano.

L’orario flessibile già esistente non deve essere considerato, comunque un mezzo per giustificare ritardi o per iniziare e finire a proprio piacimento l’orario di servizio, ma un sistema rigidamente programmato.

Ulteriori modifiche devono essere concordate con il dirigente dell’Ufficio e preventivamente valutate dal funzionario responsabile.

Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell’orario di lavoro.

 

  1. LAVORO STRAORDINARIO

 

il personale a servizio giornaliero (VV.F. e S.T.A.C.) può espletare, in caso di necessità dell’ufficio, lavoro straordinario nei limiti definiti ogni anno da disposizioni Ministeriali.

Per opportuna informazione si comunica che per l’anno 2001 i limiti sono definiti nel seguente modo:

    1. Personale VV.F. 110 ore/ anno corrispondenti a 10 ore/mese;
    2. Personale S.A.C.: 110 ore anno corrispondenti a 10 ore/mese.
    3. Tale limite, in caso di effettive comprovate maggiori esigenze dell’ufficio può essere

      elevato a 187 ore/anno corrispondenti a 17 ore/mese.

    4. In caso di necessità il lavoro straordinario potrà essere espletato di norma con rientri
    5. pomeridiani, della durata di 2- 2,30 o 3 ore da effettuarsi in prosecuzione dell’orario

      ordinario dopo l’intervallo o pausa di lavoro prevista la cui durata concordata con le lo

      cali OO.SS. non dovrà essere inferiore a ½ ora.

      Tali rientri saranno effettuati, in caso di settimana corta, normalmente, nei giorni nei

      quali non viene compattato l’orario ordinario, comunque potranno essere utilizzati per

      il raggiungimento della copertura dell’orario di servizio.

    6. Il lavoro straordinario non può essere in nessun caso utilizzato per accumulare eccedenze di orario di lavoro da recuperare successivamente; pertanto nessun recupero sarà concesso per spontanei prolungamenti orari e/o eccessi mensili di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti.
    7. Eventuali eccezionali esigenze di servizio che comportino il superamento dei limiti stabiliti, dovranno essere autorizzati preventivamente in forma scritta dal dirigente previo parere del Capo ufficio.

f) L’effettuazione del lavoro straordinario non può essere affidato alla libera iniziativa di

ciascun dipendente, ma deve essere necessariamente concordata ed autorizzata dal

responsabile dell’ufficio che ne valuterà l’esigenza e ne concorderà le

modalità,finalizzandole alla copertura dell’orario di servizio.

Gli stessi responsabili avranno pertanto cura di organizzare l’eventuale effettuazione dello straordinario in dipendenza dei carichi di lavoro prevedibili ricorrendovi in misura maggiore nei periodi di maggiore esigenza.

    1. In considerazione della peculiarità delle funzioni espletate e per la frequente impreve-

dibilità degli impegni professionali , i funzionari tecnici potranno espletare il lavoro

straordinario secondo esigenze di servizio e liberi da stretti vincoli di programmazione.

 

4) INTERVALLO NELL’ORARIO DI LAVORO

    1. Il personale amministrativo, in tutti i giorni in cui l’orario di lavoro globale (orario ordinario più orario straordinario e/o più recupero programmato) risulti superiore a 6 ore dovrà effettuare un intervallo obbligatorio di almeno ½ ora tra la fascia antimeridiana e la fascia pomeridiana di lavoro (orario spezzato).
    2. Anche al fine di consentire l’eventuale partecipazione alla mensa di servizio del personale avente diritto, la sospensione del lavoro verrà effettuata in un intervallo mensa
    3. Concordato in sede di contrattazione decentrata tra le OO.SS. e la dirigenza locali.

      La pausa di 30 minuti prevista dopo 6 ore di lavoro non è computata per il personale operativo che effettua orario giornaliero e per il personale tecnico – amministrativo che svolge attività direttamente collegate al soccorso tecnico urgente (Uffici P.G., statistica, magazzinieri e Consegnatario, autorimesse, officine);

    4. Resta inteso che qualora, per esigenze particolari l’orario della mensa di servizio dovesse essere temporaneamente modificato, l’intervallo e la pausa avranno comunque la durata di ½ ora a decorrere dall’orario della mensa.
    5. Il personale amministrativo che non accede alla mensa di servizio e lavora per più di 6

Ore giornaliere può effettuare l’interruzione anche in orario diverso .

 

 

5) CONTROLLO DEGLI ORARI

Nelle more dell’installazione di una apparecchiatura per la rilevazione automatica degli orari d’ ingresso – uscita , il dirigente delega al controllo delle presenze e dell’eventuale lavoro straordinario un funzionario amministrativo per il personale STAC e il funzionario tecnico di livello più alto per gli operativi.

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni spiacevoli, tutto il personale interessato dovrà attenersi a quanto di seguito evidenziato:

  1. ogni giorno bisogna obbligatoriamente firmare in ingresso ed in uscita e segnare l’orario effettivo che deve essere quello del momento della firma.
  2. Si evidenzia che l’indicazione corretta dell’orario è non solo un obbligo morale, ma un preciso dovere e pertanto l’accertamento di eventuale mancanza dovrà essere perseguito disciplinarmente.

  3. L’orario effettuato, sia ordinario che eventualmente straordinario, sarà rilevato e controllato dall’ufficio del personale direttamente dai fogli di presenza.
  4.  

  5. Eventuali ritardi di ingresso e/o anticipi di uscita dovranno costituire evento sporadico e motivato da istanza scritta (motivi particolari e non rinviabili) e che dovranno essere esser recuperati secondo le esigenze dell’Ufficio.

L’eccesso di tali eventi sarà considerato infrazione disciplinare.

 

  1. BREVI PERMESSI

A domanda e su valutazione del funzionario responsabile , al personale possono essere concessi brevi permessi per complessive 36 ore annue.

  1. I permessi non possono, singolarmente, durare più della metà del normale orario di lavoro giornaliero.
  2. Gli stessi possono essere concessi solo per "particolari" "non rinviabili" esigenze personali.
  3. Entro breve termine rispetto al periodo a cui si riferiscono e comunque non oltre il mese successivo il dipendente è tenuto a recuperare integralmente ed in base alle esigenze dell’ufficio in una o più soluzioni le ore non lavorate.
  4. Qualora, per occasionali motivi, non sia stato possibile effettuare recuperi l’amministrazione dovrà trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non lavorate.

Al fine dell’eventuale fruizione dei permessi brevi pertanto dovrà essere indirizzata al Comando o all’Ufficio di appartenenza, apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati chiaramente i motivi della richiesta che, si ripete, dovranno essere particolari e non rinviabili.

I permessi oltre che segnati sul foglio delle presenze dovranno essere registrati dall’Ufficio personale .

 

7) PERMESSI RETRIBUITI

A domanda del dipendente possono essere concessi permessi retribuiti debitamente documentati nel casi di:

 

 

Possono essere inoltre concessi 3 giorni di permesso retribuito, nell’anno solare, per esigenze di carattere personale o che rappresentino una oggettiva necessità familiare, previa presentazione di adeguata documentazione.

Nel caso in cui si verificasse una situazione per sua natura di difficile documentabilità, il dipendente può attestare il fatto con una propria dichiarazione scritta assumendo sotto la personale responsabilità la veridicità del fatto, in modo da consentire la valutazione della circostanza ai fini della concessione o no del permesso.

I giorni del permesso richiesti dovranno inizialmente essere coperti da congedo ordinario fino alla sollecita risposta da parte del Comando o Ufficio di appartenenza.

 

 

8)CONGEDO ORDINARIO

  1. per il personale giornaliero il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare :

32 giorni di ferie e 4 di festività soppresse (30 gg. di ferie e 4 di festività soppresse per il personale assunto dopo il CCNL con anzianità fino a 3 anni).

28 giorni di ferie e 4 di festività soppresse (26 gg. di ferie e 4 di festività soppresse per il

personale assunto dopo il CCNL con anzianità fino a 3 anni).

Al personale dovranno essere garantite due settimane continuative di ferie nel periodo 1/6-30/9.

  1. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa è considerata come con
  2. gedo ordinario aggiuntivo.

    Tale giornata di congedo deve comunque essere fruita in occasione del giorno di ricorrenza, fatto salvo eventuali esigenze di ufficio e limitatamente ai dipendenti comandati ad assicurare inderogabili esigenze di servizio.

    In questo ultimo caso il giorno di congedo deve essere usufruito entro il mese successivo a quello della suddetta festività.

     

     

  3. Le 4 giornate di riposo (Legge 937/77) devono essere inderogabilmente fruite entro l’anno
  4. solare.

  5. Il congedo ordinario deve essere fruito irrinunciabilmente entro ciascun anno solare, anche
  6. in più periodi uno dei quali non inferiore a 15 giorni; solo per eccezionali e documentabili

    motivi di servizio la fruizione del congedo ordinario può essere completata entro il 30 giugno

    dell’anno successivo previa autorizzazione del comandante o del dirigente dell’Ufficio.

  7. Al fine di consentire per tutti la fruizione del congedo ordinario mantenendo altresì una ac-
  8. cettabile funzionalità degli uffici e/o servizi del Comando è necessario predisporre in tempo utile una programmazione dei congedi, tale programmazione si rende indispensabile in alcuni periodi critici quali ad esempio estate, festività natalizie e pasquali.

    In tali periodi potranno non venire concessi i congedi richiesti in assenza di una programmazione in ogni singolo settore.

  9. le richieste di congedo devono pervenire all’ufficio personale almeno 4 giorni prima della

fruizione; le programmazioni dei singoli uffici per i periodi critici devono pervenire con antici-

po di almeno 20 giorni sull’inizio dei congedi; sono fatte salve esigenze urgenti ed imprevedibili.

 

  1. PROCEDURE APPLICATIVE PER IL PERSONALE DELLO S.T.A.C.
  1. Il personale S.T.A.C. dovrà comunicare all’ufficio personale/segreteria entro il mese di dicembre , per l’anno successivo, la propria scelta fra le diverse opzione possibili.
  2. In particolare dovrà essere indicato i giorni prescelti per i rientri pomeridiani.

    Si rammenta che, in generale, l’orario di servizio distribuito su 5 giorni (settimana corta) è finalizzato alla apertura pomeridiana degli uffici senza ricorso all’orario straordinario, qualora l’organico dei singoli uffici non lo permetta lo straordinario sarà concesso prioritariamente per la copertura dell’orario di servizio.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  3. Le singole richieste saranno valutate dai responsabili degli uffici e dal funzionario responsabile e sottoposte all’approvazione del dirigente.

c) In particolare si dovranno osservare i seguenti requisiti:

nell’intervallo orario 8,30 – 12,30 e 14,30- 18,00

ad ogni singolo ufficio dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile dell’ufficio e successivamente approvate dal funzionario responsabile;

zioni ed in caso di inadempienza intervenire per l’immediato ripristino della situazione normale.

  1. INCOMPATIBILITA’

Precedenti disposizioni in contrasto con gli obbiettivi del presente c.i. si intendono nulle.