delle articolazioni dell’orario di lavoro venga preceduta da un esame congiunto con le
Organizzazioni sindacali;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
In ottemperanza a quanto sancito dalla circolare del M.I. D.G.P.C.S.A. Ufficio coordinamento e AA.GG. prot. nr. Coord.. 3042/SG 123/1 del 9.11. 2000 l’orario di servizio negli uffici Centrali e periferici in cui si articola il Corpo è fissato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 su 5 giorni settimanali , dal lunedì al venerdì, l’orario di lavoro individuale è di 36 ore settimanali per tutto il personale giornaliero ed operativo, tutto il personale dovrà rendere all’amministrazione un ugual numero di ore annue di servizio.
Si soprassiede in fase di prima applicazione, stanti le attuali carenze organiche evidenziatesi in tutte le qualifiche del corpo Nazionale all’applicazione dell’art. 17 del vigente contratto di lavoro in cui si fa menzione alle modalità di riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
Gli uffici evidenziati nel D.M. 22.4.1999 nr.511 di cui alla circolare dell’Organizzazione Centrale e periferica nr.2323/13701 del 9.6.1999 adottano orario di servizio su sette giorni e su sei giorni, assicurando il servizio secondo quanto disposto all’art.1 co 4 di tale D.M.
Alla luce di quanto sopra in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. per ogni singolo Ufficio si potranno adottare turnazioni specifiche che consentano, fatto salvo ed in concorso con l’utilizzazione del monte ore straordinario annuo individuale, il raggiungimento dell’obbiettivo dell’apertura al pubblico degli uffici per tale orario di servizio.
All’inizio di ogni anno il personale di confessione religiosa ebraica dovrà inoltrare al proprio dirigente apposita domanda di fruire secondo il D.M.I. n.25 in data 28.6.2000 delle festività religiose della propria confessione in luogo di quelle ordinarie calendariali.
Alla luce del ripristino della festività del 2 giugno, in prima applicazione del presente regolamento i turni annui da rendersi dal personale turnista passano da 133,5 a 133; per non arrecare nocumento alle turnazioni di soccorso fissate con nota dell’Ispettorato organizzazione Centrale i turni rimarranno quelli sanciti nel turnario distribuito per l’anno 2001 , le sei ore di lavoro in meno, esclusivamente per il personale di soccorso, andranno fruite con le modalità previste per le festività soppresse, mentre gli uffici rimarranno chiusi al pubblico in tale giornata.
Per il personale a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui agli art. 4- 14 e 15 del vigente contratto di lavoro, che per l’articolazione dell’orario di lavoro rimandandano a contrattazione decentrata con i singoli Uffici dirigenziali.
Per la regolamentazione dell’orario di servizio e di lavoro resta fermo quanto disposto con circolare del M.I. – D.G.P.C.e S.A. – Uff. Coord. E AA.GG. nr. Coord. 2069/98/S 166 del 30.10.1998 ed in particolare:
-Art.1-
Schemi e turnazioni particolari
In attuazione dell’art. 45 del CCNL 1994-97 , confermato dal nuovo contratto di lavoro che prevede la definizione di schemi e turnazioni particolari
Correlati a:
1° fase – orario di lavoro 24 ore/24;
2° fase - orario di lavoro 16 ore/24;
3° fase – orario di lavoro 12 ore/24;
Al fine di garantire l’operatività dei Comandi per la sostituzione del personale inviato in missione, i Comandi potranno essere autorizzati dal Ministero a richiamare vigili discontinui e/o a concedere ore di straordinario al personale richiamato in servizio, tali ore saranno imputate sul monte ore annuo per soccorso.
Il raddoppio del turno potrà intererssare tutto o parte del personale e dovrà essere autorizzato dall’Ispettore regionale, sentita la direzione Generale.
Il trasferimento dalla sede di servizio ordinaria al sito di intervento è da considerarsi orario di
lavoro.
PERSONALE OPERATIVO IMPIEGATO NEI LABORATORI RADIO
Al fine di garantire una maggiore operatività dei nuclei sia per la particolare attività sia per le esigenze di protezione civile, potrà essere adottato un orario di lavoro articolato su 12/36 o di altro tipo, secondo le esigenze di servizio individuate dal Dirigente, sentite le OO.SS. di categoria, con salti aggiuntivi da collocare possibilmente in coincidenza con i giorni festivi.
L’impegno lavorativo diurno dovrà essere lo stesso del resto del personale, cioè l’equivalente di
133,5 turni da 12 ore per anno, prevedendo la reperibilità del personale di settore nei turni notturni e festivi.
PERSONALE OPERATIVO IMPIEGATO COME OPERATORE CED
L’applicazione specifica verrà definita secondo le esigenze di servizio individuate dal Dirigente, d’intesa con le OO.SS. territoriali, fermo restando quanto previsto dal D.L.vo 6262/94.
PERSONALE OPERATIVO TECNICO NON INSERITO NEI TURNI
Al fine di assicurare una maggiore disponibilità dei funzionari per le esigenze di soccorso tecnico, vista la diminuzione del monte ore di straordinario e l’aumento delle incombenze tecnico – gestionali verificatosi nell’ultimo decennio, senza un adeguato aumento di organico, si adotterà il seguente modello organizzativo.
Presso ciascun Comando Provinciale è istituito un servizio di funzionario di guardia. Tale servizio sarà espletato h24 con turni lavorativi di 12 ore (secondo lo schema 12/24 – 12/48) senza far ricorso all’istituto della reperibilità nei Comandi sedi di Provincia con aree metropolitane, che effettuano almeno 2.000 interventi annui nella fascia oraria notturna; negli altri Comandi Provinciali il servizio di funzionario di guardia sarà effettuato con orario 8,00 – 20,00, un turno settimanale di lavoro di 12 ore, mentre durante l’orario 20.00 – 8.00 e per l’intera giornata di domenica il servizio sarà assicurato con turni di reperibilità. Nel contempo si provvederà al raggiungimento di un maggior coinvolgimento del personale CR nelle funzioni di coordinamento del soccorso.
L’orario del personale tecnico non inserito nei turni di guardia potrà essere articolato, da parte del dirigente responsabile d’intesa con le OO.SS. locali, secondo le esigenze dell’Ufficio presso il quale presta servizio e nei limiti delle prestazioni rese dal resto del personale.
TRANSITO DEL PERSONALE OPERATIVO DA UN ORARIO A TURNI AD UN ORARIO DI TIPO GIORNALIERO
E’ possibile utilizzare il personale normalmente inserito nel dispositivo organizzativo a turni con un orario di tipo giornaliero. Oltre alle situazioni di invio del personale in missione per calamità, questa situazione si verifica ordinariamente durante i corsi di formazione.
L’ articolazione dell’orario del corso dovrà , di norma , non discostarsi dalle 36 ore settimanali, sebbene possa verificarsi l’esigenza di corsi che prevedono una durata diversa.
Alla luce della nuova articolazione del calendario dei turni del personale operativo potranno verificarsi delle differenze notevoli tra ore rese ed ore da rendere , quindi si ritiene indispensabile agire come segue:
I periodi durante i quali il personale lavora a turno di tipo giornaliero vanno considerati in modo simile ai periodi di assenza di cui all’allegato C della circ. 14/97; le prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali vengono sanate con recuperi concordati.
PERSONALE OPERATIVO IN SERVIZIO NELLE SEDI AEROPORTUALI
L’orario di servizio nelle sedi aeroportuali di norma deve coincidere con l’orario in cui è aperta la torre di controllo ed è operativo lo scalo.
Poiché dai dati forniti dal Ministero dei trasporti risulta che per alcuni aeroporti l’attività aeroportuale è sospesa nelle ore notturne (24,00 – 6,00) , il dirigente responsabile d’intesa con le OO.SS. locali, per tale periodo dovrà prevedere l’invio del personale della sede per interventi di soccorso ordinario anche al di fuori delle strutture aeroportuali, previa definizione delle zone di competenza territoriali.
PERSONALE OPERATIVO PRESSO I NUCLEI ELICOTTERI
Poiché attualmente l’orario di servizio dei nuclei è coincidente con l’orario di "effemeridi", aumentato di circa 1 ora prima e dopo per le varie operazioni necessarie, si ritiene che al fine di razionalizzare l’attività debba essere adottato un orario di tipo plurisettimanale come previsto nell’art. 21, comma 3, del C.C.N.L., per tenere conto dell’orario effemeridi nelle varie stagioni dell’anno.
-Art.2-
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE GIORNALIERO
L’orario ordinario è articolato di norma su 5 giorni alla settimana e non può essere compattato su meno di 5 giornate lavorative settimanali.
L’orario articolato su 5 giorni (settimana corta) prevede che le 6 ore del sesto giorno non lavorativo, (di regola il sabato) venga compattato sui restanti 5 giorni lavorativi, con due rientri pomeridiani della durata di tre ore o con tre rientri della durata di due ore. ***
La copertura dell’orario di servizio si perseguirà con l’utilizzo, nei diversi giorni, del recupero del sabato, dello straordinario e di eventuale turnazione pomeridiana del personale con orario 12,00-18,00.
L’orario ordinario articolato su 6 giorni, prevede 6 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) di
6 ore cadauno con orario 8-14.
articolo 1.
2) FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO ORDINARIO
Nell’articolazione dell’orario ordinario può essere ammessa la seguente flessibilità:
L’orario flessibile già esistente non deve essere considerato, comunque un mezzo per giustificare ritardi o per iniziare e finire a proprio piacimento l’orario di servizio, ma un sistema rigidamente programmato.
Ulteriori modifiche devono essere concordate con il dirigente dell’Ufficio e preventivamente valutate dal funzionario responsabile.
Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell’orario di lavoro.
il personale a servizio giornaliero (VV.F. e S.T.A.C.) può espletare, in caso di necessità dell’ufficio, lavoro straordinario nei limiti definiti ogni anno da disposizioni Ministeriali.
Per opportuna informazione si comunica che per l’anno 2001 i limiti sono definiti nel seguente modo:
Tale limite, in caso di effettive comprovate maggiori esigenze dell’ufficio può essere
elevato a 187 ore/anno corrispondenti a 17 ore/mese.
pomeridiani, della durata di 2- 2,30 o 3 ore da effettuarsi in prosecuzione dell’orario
ordinario dopo l’intervallo o pausa di lavoro prevista la cui durata concordata con le lo
cali OO.SS. non dovrà essere inferiore a ½ ora.
Tali rientri saranno effettuati, in caso di settimana corta, normalmente, nei giorni nei
quali non viene compattato l’orario ordinario, comunque potranno essere utilizzati per
il raggiungimento della copertura dell’orario di servizio.
f) L’effettuazione del lavoro straordinario non può essere affidato alla libera iniziativa di
ciascun dipendente, ma deve essere necessariamente concordata ed autorizzata dal
responsabile dell’ufficio che ne valuterà l’esigenza e ne concorderà le
modalità,finalizzandole alla copertura dell’orario di servizio.
Gli stessi responsabili avranno pertanto cura di organizzare l’eventuale effettuazione dello straordinario in dipendenza dei carichi di lavoro prevedibili ricorrendovi in misura maggiore nei periodi di maggiore esigenza.
dibilità degli impegni professionali , i funzionari tecnici potranno espletare il lavoro
straordinario secondo esigenze di servizio e liberi da stretti vincoli di programmazione.
4) INTERVALLO NELL’ORARIO DI LAVORO
Concordato in sede di contrattazione decentrata tra le OO.SS. e la dirigenza locali.
La pausa di 30 minuti prevista dopo 6 ore di lavoro non è computata per il personale operativo che effettua orario giornaliero e per il personale tecnico – amministrativo che svolge attività direttamente collegate al soccorso tecnico urgente (Uffici P.G., statistica, magazzinieri e Consegnatario, autorimesse, officine);
Ore giornaliere può effettuare l’interruzione anche in orario diverso .
5) CONTROLLO DEGLI ORARI
Nelle more dell’installazione di una apparecchiatura per la rilevazione automatica degli orari d’ ingresso – uscita , il dirigente delega al controllo delle presenze e dell’eventuale lavoro straordinario un funzionario amministrativo per il personale STAC e il funzionario tecnico di livello più alto per gli operativi.
Al fine di evitare il verificarsi di situazioni spiacevoli, tutto il personale interessato dovrà attenersi a quanto di seguito evidenziato:
Si evidenzia che l’indicazione corretta dell’orario è non solo un obbligo morale, ma un preciso dovere e pertanto l’accertamento di eventuale mancanza dovrà essere perseguito disciplinarmente.
L’eccesso di tali eventi sarà considerato infrazione disciplinare.
A domanda e su valutazione del funzionario responsabile , al personale possono essere concessi brevi permessi per complessive 36 ore annue.
Al fine dell’eventuale fruizione dei permessi brevi pertanto dovrà essere indirizzata al Comando o all’Ufficio di appartenenza, apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati chiaramente i motivi della richiesta che, si ripete, dovranno essere particolari e non rinviabili.
I permessi oltre che segnati sul foglio delle presenze dovranno essere registrati dall’Ufficio personale .
7) PERMESSI RETRIBUITI
A domanda del dipendente possono essere concessi permessi retribuiti debitamente documentati nel casi di:
Possono essere inoltre concessi 3 giorni di permesso retribuito, nell’anno solare, per esigenze di carattere personale o che rappresentino una oggettiva necessità familiare, previa presentazione di adeguata documentazione.
Nel caso in cui si verificasse una situazione per sua natura di difficile documentabilità, il dipendente può attestare il fatto con una propria dichiarazione scritta assumendo sotto la personale responsabilità la veridicità del fatto, in modo da consentire la valutazione della circostanza ai fini della concessione o no del permesso.
I giorni del permesso richiesti dovranno inizialmente essere coperti da congedo ordinario fino alla sollecita risposta da parte del Comando o Ufficio di appartenenza.
8)CONGEDO ORDINARIO
32 giorni di ferie e 4 di festività soppresse (30 gg. di ferie e 4 di festività soppresse per il personale assunto dopo il CCNL con anzianità fino a 3 anni).
28 giorni di ferie e 4 di festività soppresse (26 gg. di ferie e 4 di festività soppresse per il
personale assunto dopo il CCNL con anzianità fino a 3 anni).
Al personale dovranno essere garantite due settimane continuative di ferie nel periodo 1/6-30/9.
gedo ordinario aggiuntivo.
Tale giornata di congedo deve comunque essere fruita in occasione del giorno di ricorrenza, fatto salvo eventuali esigenze di ufficio e limitatamente ai dipendenti comandati ad assicurare inderogabili esigenze di servizio.
In questo ultimo caso il giorno di congedo deve essere usufruito entro il mese successivo a quello della suddetta festività.
solare.
in più periodi uno dei quali non inferiore a 15 giorni; solo per eccezionali e documentabili
motivi di servizio la fruizione del congedo ordinario può essere completata entro il 30 giugno
dell’anno successivo previa autorizzazione del comandante o del dirigente dell’Ufficio.
cettabile funzionalità degli uffici e/o servizi del Comando è necessario predisporre in tempo utile una programmazione dei congedi, tale programmazione si rende indispensabile in alcuni periodi critici quali ad esempio estate, festività natalizie e pasquali.
In tali periodi potranno non venire concessi i congedi richiesti in assenza di una programmazione in ogni singolo settore.
fruizione; le programmazioni dei singoli uffici per i periodi critici devono pervenire con antici-
po di almeno 20 giorni sull’inizio dei congedi; sono fatte salve esigenze urgenti ed imprevedibili.
In particolare dovrà essere indicato i giorni prescelti per i rientri pomeridiani.
Si rammenta che, in generale, l’orario di servizio distribuito su 5 giorni (settimana corta) è finalizzato alla apertura pomeridiana degli uffici senza ricorso all’orario straordinario, qualora l’organico dei singoli uffici non lo permetta lo straordinario sarà concesso prioritariamente per la copertura dell’orario di servizio.
c) In particolare si dovranno osservare i seguenti requisiti:
nell’intervallo orario 8,30 – 12,30 e 14,30- 18,00
ad ogni singolo ufficio dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile dell’ufficio e successivamente approvate dal funzionario responsabile;
zioni ed in caso di inadempienza intervenire per l’immediato ripristino della situazione normale.
Precedenti disposizioni in contrasto con gli obbiettivi del presente c.i. si intendono nulle.